CISD E.T.S.

Centro Internazionale Studi Diabete dal 1983

Ente Terzo Settore

Statuto

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 – Denominazione, sede e riconoscimento

L’Associazione si denomina “Centro Internazionale Studi Diabete (CISD) E.T.S.”, già Associazione italo britannica per lo studio e prevenzione delle complicanze vascolari del diabete mellito. L’Associazione ha sede a Roma. La sede potrà essere spostata nell’ambito dello stesso comune con delibera del Consiglio Direttivo. L’Associazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 ottobre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1990.

Art. 2 – Finalità e Oggetto Sociale

L’Associazione ha come scopo lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, n. 1, lettere b), c), d), h) ed i) del D.lgs. 3.7.2017 n. 117, ed in particolare lo svolgimento di ogni attività di ricerca, organizzativa, divulgativa, promozionale e di istruzione – attraverso la creazione di premi, borse di studio, svolgimento di congressi, seminari, corsi di educazione continua in medicina, iniziative editoriali e partecipazione degli studiosi a congressi e corsi di aggiornamento sia in Italia che all’estero – concernenti lo studio e la prevenzione del diabete e delle sue complicanze.

Per il perseguimento di tale scopo l’Associazione si avvale di qualsiasi contributo, convenzione, collaborazione ritenuti utili e della possibilità di ulteriori collaborazioni con Enti, associazioni similari, Aziende Ospedaliere e case di cura. Essa può gemellarsi con altri Enti ed Istituzioni italiane ed estere aventi scopi analoghi o comunque utili al raggiungimento delle finalità. 

Per raggiungere anche indirettamente lo scopo per cui è stata costituita, l’Associazione può accettare donazioni, acquistare bene immobili e mobili.

Essa non ha scopo di lucro; non potrà distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. É espressamente esclusa la retribuzione delle persone che rivestono cariche sociali onorifiche mentre è consentito sia il compenso, entro i limiti di legge, che il rimborso delle spese per chi opera nell’interesse dell’Associazione.

Essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio in via principale delle attività di interesse generale di cui sopra.

Essa ha l’obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle secondarie e strumentali.

L’Associazione è riunita liberamente in Sezioni, coordinanti i seguenti raggruppamenti scientifici:

– La sezione “Diabetes and Bone Network” (DBN), con una consolidata esperienza di ricerca scientifica nel settore della correlazione tra diabete e osteoporosi e patologie dell’osso correlate. I progetti su questa tematica sono dedicati ad aspetti specifici sul tema o a carattere generale. 

– La sezione “Tecnologia e Digitalizzazione applicata al Diabete” (TDD), rivolta a promuovere le tecnologie e la digitalizzazione nella diagnostica e terapia delle varie forme di diabete, secondo statuto del CISD.

– La sezione “Predizione del rischio e Prevenzione del Diabete” (PPD) rivolta a promuovere iniziative, secondo Statuto, riguardanti la predizione del rischio di diabete di tipo 1 e di tipo 2 nonché delle loro complicanze, e da mettere in atto strategie e misure preventive rivolte alla prevenzione delle varie forme di diabete e delle complicanze ad esso ascrivibili.

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione potrà promuovere le attività secondarie e strumentali alle finalità di cui sopra, nel rispetto delle disposizioni tempo per tempo vigenti in materia.

È in ogni caso vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle principali, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 3 – Rapporti con Enti con finalità od interessi affini

L’Associazione può operare d’intesa con i Ministeri della Salute, dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con le Università, con gli Assessorati regionali e con ogni altro Ente avente finalità o interessi affini per promuovere e gestire attività formative dirette a endocrinologi e diabetologi, medici in formazione specialistica, operatori sanitari, secondo i programmi istituzionali di educazione continua in medicina. Per l’attività scientifica essa coopererà con Enti, pubblici o privati, Società scientifiche e Associazioni di pazienti, in Italia e all’estero, che si occupano sul piano scientifico e/o assistenziale del diabete e delle sindromi collegate.

Art. 4 – Durata dell’Associazione

La durata dell’Associazione è illimitata.

Titolo II Diritti ed obblighi degli Associati – membri

Art. 5 – Associati

Possono fare parte dell’Associazione, in qualità di associati o soci, tutte le persone fisiche e giuridiche che ne facciano richiesta, di qualunque nazionalità, che abbiano interesse agli scopi dell’Associazione e aderiscano ai suoi valori ed alle sue finalità, secondo criteri non discriminatori. I membri dell’Associazione sono attivi o benemeriti. 

Membri attivi: sono membri attivi i soci fondatori e quelli la cui richiesta di adesione, valutati i requisiti di cui sopra, viene accettata dal Consiglio Direttivo con voto unanime o, in caso di mancata unanimità, dall’Assemblea con la maggioranza semplice. I suddetti membri si impegnano a promuovere ed a partecipare attivamente alle iniziative dell’Associazione. 

Membri benemeriti: i membri benemeriti sono coloro che posseggono particolari requisiti o possono portare specifici contributi al conseguimento dei fini dall’Associazione, fermi i requisiti di cui al comma 1 di questo articolo. La loro ammissione è deliberata, valutati i requisiti di cui sopra, dal Consiglio direttivo con voto unanime o, in caso di mancata unanimità, dall’Assemblea con la maggioranza semplice. All’Associazione possono aderire altre Associazioni ed Enti pubblici o privati con scopi e finalità affini a quelle dell’Associazione; in tali casi la rappresentanza è limitata a un delegato la cui ammissione dovrà essere deliberata come per i soci ordinari.  L’ammissione di un nuovo membro è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. La quota associativa è stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Diritti degli Associati

Gli Associati hanno il diritto di eleggere gli organi dell’Associazione e di approvare annualmente il bilancio. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi o dallo Statuto. Possono proporre nuovi Associati con le modalità di cui all’articolo precedente; possono essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo, secondo quanto disposto dal successivo Art. 10. Il rapporto associativo ha carattere di continuità ed è esclusa l’occasionalità della partecipazione alla vita associativa.

Il rapporto tra gli Associati è regolato con discipline uniformi volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo con espressa esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Almeno un decimo dei Soci, l’organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominati, e il pubblico ministero possono agire ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.

In aggiunta a quanto previsto al precedente periodo, ogni Socio, ovvero almeno un decimo dei Soci se l’Associazione avrà più di cinquecento associati, potrà denunziare i fatti che ritiene censurabili all’Organo di Controllo, se nominato, il quale dovrà tenere conto della denunzia nella relazione all’assemblea. Se la denunzia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell’ente, l’Organo di Controllo dovrà agire ai sensi dell’articolo 2408, secondo comma, del Codice Civile.

Art. 7 – Doveri degli Associati

Dovere degli Associati è quello di mostrare un interesse continuo verso gli obiettivi dell’Associazione e di partecipare almeno ad una Assemblea o riunione nel corso dell’anno. Gli Associati devono, qualora stabilita, corrispondere l’importo della quota di Associazione deliberata dal Consiglio Direttivo. Ciascuno degli associati ha eguale diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione, qualunque sia l’ammontare della sua quota.

Art. 8 – Esclusione degli Associati

L’associato cessa la sua appartenenza all’Associazione per decesso, per recesso o per deliberazione di esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, qualora non rispetti i doveri indicati all’art. 7.

Membri attivi:

sono membri attivi i soci fondatori e quelli la cui richiesta di adesione, valutati i requisiti di cui sopra, viene accettata dal Consiglio Direttivo con voto unanime o, in caso di mancata unanimità, dall’Assemblea con la maggioranza semplice.

I suddetti membri si impegnano a promuovere ed a partecipare attivamente alle iniziative dell’Associazione. 

Membri benemeriti:

I membri benemeriti sono coloro che posseggono particolari requisiti o possono portare specifici contributi al conseguimento dei fini dall’Associazione, fermi i requisiti di cui al comma 1 di questo articolo.

La loro ammissione è deliberata, valutati i requisiti di cui sopra, dal Consiglio direttivo con voto unanime o, in caso di mancata unanimità, dall’Assemblea con la maggioranza semplice.

All’Associazione possono aderire altre Associazioni ed Enti pubblici o privati con scopi e finalità affini a quelle dell’Associazione; in tali casi la rappresentanza è limitata a un delegato la cui ammissione dovrà essere deliberata come per i soci ordinari. 

L’ammissione di un nuovo membro è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

La quota associativa è stabilita dal Consiglio Direttivo.

Titolo III Organi dell’Associazione – Assemblea; Consiglio Direttivo; Organo di controllo; Comitato Scientifico

Art. 9 – Assemblea degli Associati

L’Assemblea deve essere convocata una volta l’anno per l’approvazione del bilancio. Le assemblee sono convocate quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, ovvero quando lo richieda almeno un terzo degli Associati, per mezzo di posta elettronica o lettera raccomandata, ovvero con telegramma, con l’ordine del giorno, spediti almeno otto giorni prima a tutti gli Associati. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti o rappresentati almeno due terzi degli Associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti o rappresentati. Le deliberazioni dell’Assemblea sia in prima che in seconda convocazione sono prese a maggioranza dei presenti ad eccezione di quelle adottate dall’Assemblea in forma straordinaria che sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi degli Associati. Sono fatte salve diverse maggioranze prescritte dalla legge o da questo statuto. In particolare, l’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

L’Assemblea Ordinaria ha il compito di:

– delineare gli indirizzi generali delle attività dell’Associazione;

– nominare e revocare i componenti degli organi sociali, fissandone il compenso;

– nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

– approvare il bilancio di esercizio;

– deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

– ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea Straordinaria ha il compito di:

– deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;

– approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

– deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione.

L’Assemblea è composta da tutti i Soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, in regola con il versamento della quota sociale dovuta all’Associazione. I Soci hanno diritto ad un voto; essi possono farsi rappresentare da altri Soci con delega scritta, ma ogni Socio non può essere portatore di più di tre deleghe. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori né a membri di organi di controllo o dipendenti dell’Associazione. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe e la titolarità del diritto di voto dei Soci. La riunione assembleare, ove se ne ravvisi la necessità ed a discrezione del Presidente, può avvenire tramite video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per le materie di competenza dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, ove se ne ravvisi la necessità, su iniziativa del Consiglio Direttivo, il voto potrà essere espresso per corrispondenza.

Il voto per corrispondenza si eserciterà a seguito dell’invio a tutti gli aventi diritto al voto – presso il domicilio risultante dal Libro degli Associati, e con qualunque mezzo idoneo ad assicurare l’avvenuta ricezione – del testo per esteso della delibera proposta.

I soci sono tenuti ad inviare presso la sede legale dell’Associazione, entro il termine indicato nella proposta, la propria risposta, indicando se esprimono voto favorevole, voto contrario o se si astengono dal voto.

La mancata risposta entro il predetto termine viene considerata quale astensione dal voto.

La decisione viene adottata solo quando sia pervenuto all’Associazione il voto favorevole di tanti soci rappresentanti i quorum deliberativi stabiliti per le riunioni assembleari aventi ad oggetto i medesimi argomenti sottoposti a votazione.

Spetta al Presidente dell’Associazione constatare l’esito della consultazione e comunicarlo a tutti i soci, indicando i soci che hanno espresso voto favorevole, voto contrario ed i soci che si sono astenuti, nonché la data in cui la decisione si è formata, con l’apertura delle buste contenenti l’espressione di voto.

Tutti i documenti trasmessi alla sede legale dell’Associazione – relativi alla formazione della volontà dei soci – devono essere conservati presso tale sede.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo cui è demandata la gestione dell’Associazione al fine di promuovere tutte le iniziative atte a realizzare i compiti istituzionali dell’Associazione. Esso è composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri nominati dall’Assemblea ordinaria dei soci tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri, se questi non sono nominati dall’Assemblea:

1. Il Presidente effettivo;

2. Il Vice Presidente;

3. Il Segretario;

4. Il Direttore Scientifico;

5. Il Vice Direttore Scientifico;

6. Il Tesoriere;

7. Il Rappresentante per le Relazioni Internazionali.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre esercizi consecutivi a partire dalla nomina e sono rieleggibili. La convocazione del Consiglio Direttivo viene fatta dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente.

Perché l’Adunanza del Consiglio sia valida, è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti, salvo diverse maggioranze previste dalla legge o da questo statuto. A parità di voti, il voto del Presidente è determinante.

Al Presidente effettivo dell’Associazione spetta, o in caso di suo impedimento o delega al Vice Presidente, la rappresentanza dell’Associazione, prendere i provvedimenti in condizione di emergenza, convocare di sua iniziativa, ovvero su delibera del Consiglio, e presiedere l’Assemblea ed il Consiglio stesso. Egli potrà dare delega per singoli atti o per gruppi di atti.

Il Presidente riferisce all’Assemblea le decisioni prese e coordina i programmi dell’Associazione per l’approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio potrà essere convocato mediante avviso spedito ai consiglieri almeno otto giorni prima del giorno fissato per l’Assemblea. L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). I Consiglieri, quando non partecipano alle riunioni, esprimono le proprie decisioni per iscritto, anche con ogni mezzo di telecomunicazione; la convocazione deve portare l’indicazione degli argomenti costituenti l’ordine del giorno della riunione. Il Consiglio ha l’obbligo di redigere il Bilancio. Al Segretario spetterà la comunicazione di tutte le delibere, dei Bilanci e Rendiconti.

Le riunioni del Consiglio direttivo, ove se ne ravvisi la necessità e a discrezione del Presidente, si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 11 – Organo di controllo e revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno l’Assemblea dei soci nomina un organo di controllo monocratico o collegiale, secondo quanto deciso dai soci al momento della nomina: i membri dell’organo di controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. A decorrere dall’operatività del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore e dall’iscrizione al Registro dell’Associazione, l’organo di controllo è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30 del menzionato D.lgs. 117/2017. I componenti dell’organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8.6.2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 dell’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Se l’organo di controllo non esercita la revisione legale dei conti e se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31 del D.lgs. n. 117/2017, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Art. 12 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo ed è costituito da un minimo di tre fino ad un massimo di nove membri: il Direttore scientifico, il Vice Direttore scientifico, il Segretario e più altri cultori di rilievo della ricerca diabetologica, in relazione alle sezioni come descritto nell’art. 2 inerente i raggruppamenti disciplinari. È compito del Comitato Scientifico promuovere iniziative volte al raggiungimento dei fini scientifici dell’Associazione compresa l’attribuzione di borse di studio. Il Comitato si riunisce su richiesta del Direttore. Le deliberazioni del Comitato scientifico sono prese a maggioranza; in caso di parità il voto del Direttore scientifico è determinante. Tali deliberazioni vengono sottoposte al Consiglio Direttivo per l’approvazione. Il Comitato scientifico è responsabile, altresì della direzione esecutiva dell’attività di ricerca e scientifica svolta in strutture clinico, assistenziali e di ricerca con le quali l’Associazione stipula accordi di collaborazione. Il Comitato scientifico resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Titolo IV Patrimonio e risorse economiche

Art. 13 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario dell’Associazione decorre dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.

Art. 14 – Patrimonio

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote annuali di iscrizione degli Associati, dai contributi dei membri, dalle elargizioni e donazioni, nonché dai beni acquistati.

Le quote sono intrasmissibili e non sono mai rivalutabili.

Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2 che precede. 

All’Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai fini suindicati si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali – ove consentiti – non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del D.lgs. n. 117/2017;

c) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui al menzionato articolo 2;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere pertanto portati a nuovo, capitalizzati ed utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall’Associazione.

Art. 15 – Risorse economiche

Le attività sociali sono finanziate solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati.

Art. 16 – Bilancio

L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. 

Il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad Euro 220.000 (duecentoventimila) può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo è convocato per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell’attività svolta dall’Associazione come per legge nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei dieci giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione. 

La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

Una volta approvati i bilanci devono essere depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nel rispetto della vigente normativa di legge.

Qualora ricavi, rendite, proventi od entrate comunque denominate fossero superiori ad Euro 1 (un) milione il Consiglio Direttivo deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida emanate dalle autorità competenti.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate fossero superiori ad Euro 100.000 (centomila) annui il Consiglio Direttivo deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

– libro degli associati, tenuto a cura dell’organo di amministrazione;

– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’organo di amministrazione;

– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

– il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Art. 17 – Modifiche allo Statuto

Eventuali modifiche allo statuto possono, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli Associati, essere sottoposte all’esame dell’Assemblea che delibera con la maggioranza dei due terzi dei membri dell’Associazione. 

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli Associati.

Titolo V Estinzione dell’Associazione

Art. 18 – Estinzione

L’Associazione si estingue quando lo scopo è divenuto impossibile o quando non vi siano più associati e per le altre cause previste dalla legge.

Titolo VI Disposizioni finali

Art. 19 – Devoluzione del Patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. 

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 20 – Rinvio a norme di legge

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al codice civile, alle leggi vigenti in materia di associazioni riconosciute e di enti del terzo settore ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico. 

L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica, e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni

 

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